I destinatari di tale forma di sostegno al reddito sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui art. 61,comma 1, DLgs n. 276/2003, cioe’ i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 24,72 % nel 2008 e 25,72% nel 2009) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa. In virtu’ delle nuove disposizioni l’erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Per aver diritto all’indennnità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
- Monocommittenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l’ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce glac/m);
- Dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2009 (primo anno di erogazione del beneficio) si deve considerare il reddito 2008 che deve essere compreso tra 5.000 euro e 13.819 euro (minimale di reddito 2008);
- Accredito contributivo: nell’anno precedente (es. 2008) devono essere accreditati almeno 3 mesi e non devono risultare accreditati almeno 2 mesi. Pertanto, nell’anno precedente devono risultare accreditati non meno di 3 mesi, ma non più di 10. Il reddito del 2008 deve essere compreso tra 5.000 euro e 11.516,00 euro (pari ad una contribuzione IVS di 2.764 euro);
- Accredito contributivo nell’anno di riferimento: devono essere accreditati presso la relativa gestione separata, nell’anno di riferimento, almeno tre mesi (es. per il 2009, con un minimale vigente di 14.240,00 euro, il reddito per avere tre mesi di accredito deve essere di almeno 3.560,00 euro).
La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla sede INPS territorialmente competente. Nei casi in cui la “fine lavoro” si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009. Se l’ evento “fine lavoro” si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell’evento. La prestazione consiste nella liquidazione di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008 (quadro RC del modello UNICO o UNICO MINI 2009 oppure Parte C – Sezione 2 del CUD 2009) per la richiesta formulata nel corrente anno; per gli anni 2010 e 2011 l’una tantum deve essere commisurata al 10 % del reddito da lavoro percepito.